Videosorveglianza sul luogo di lavoro
La Suprema Corte di Cassazione (III Sez. pen., n. 3255/2021) è intervenuta per spiegare quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza
La Suprema Corte di Cassazione (III Sez. pen., n. 3255/2021) è intervenuta per spiegare quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, installato sul luogo di lavoro, integri o meno il reato concernente la violazione della disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4. Ad avviso del Collegio, deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.