Responsabilità penale da somministrazione del vaccino COVID
L’Ufficio del Massimario della Cassazione ha illustrato le novità in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino COVID
Con la relazione n. 35/2021, l’Ufficio del Massimario della Cassazione ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021, in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino COVID e responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Ufficio del Massimario ha pubblicato la relazione n. 35/2021 con cui analizza le disposizioni introdotte dal d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino COVID e responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver richiamato le norme, la Relazione analizza la genesi e la modellistica del c.d. “scudo penale” per i sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione, sottolineando l’inadeguatezza in tal senso dell’art. 590-sexies c.p.. Viene poi analizzato l’esonero da responsabilità penale derivante dalla somministrazione del vaccino, che si fonda sui requisiti della morte o lesione del vaccinato, della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali eventi e la somministrazione e della conformità della somministrazione alle regole cautelari. Viene poi analizzata la natura giuridica dell’esimente, l’ambito applicativo, il rapporto di specialità con l’art. 590-sexies c.p., l’efficacia temporale, le condizioni di operatività, la conformità alle indicazioni dell’AIC, la conformità alle circolari ministeriali, l’inosservanza delle fonti e la funzione preventiva delle regole cautelari. Quanto alla responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Relazione specifica l’ambito applicativo che è circoscritto ai fatti inquadrabili negli artt. 589 e 590 c.p., risultando esclusi i fatti di epidemia colposa (art. 438 e 452 c.p.). L’applicazione della norma è limitata anche sul piano oggettivo-funzionale. Il fatto deve infatti essere commesso nell’esercizio di una professione sanitaria. Deve inoltre essere sottolineato il limite eziologico in quanto il fatto reato non è punibile se trova causa nella situazione di emergenza sanitaria. Vi è inoltre un limite temporale ed eccezionale connesso allo stato di emergenza sanitaria. La Relazione offre infine una definizione “orientativa” di colpa grave.