Patteggiamento per il reato di omesso versamento IVA
È ammissibile il patteggiamento per il reato di omesso versamento IVA a prescindere dal pagamento del debito tributario.
È ammissibile il patteggiamento per il reato di omesso versamento IVA a prescindere dal pagamento del debito tributario. Con la sentenza n. 11620/2021 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, si è pronunciata in tema di patteggiamento dei reati tributari, con specifico riferimento al requisito del previo pagamento del debito tributario. La Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso di omesso versamento IVA (art. 10 ter, d. lgs. n. 74/2000), ha chiarito che “in relazione (…) al delitto di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, (…) l’estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 13-bis del medesimo d.lgs., in quanto l’art. 13 della stessa normativa configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del medesimo decreto, e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (…)”. Il principio deve, dunque, ritenersi applicabile anche alla fattispecie di omesso versamento IVA.