L’istituto della riabilitazione penale
L’avvocato Enrico Cortesi spiega l’istituto della riabilitazione
L’avvocato Enrico Cortesi spiega l’istituto della riabilitazione L’art. 178 del Codice Penale prevede la facoltà di presentare al giudice competente la domanda di riabilitazione che, se viene concessa, comporta l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. Il successivo articolo 179 del Codice Penale elenca le condizioni con le quali è possibile inoltrare la richiesta di riabilitazione. Innanzitutto, è necessario che dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, siano trascorsi almeno 3 anni. Questo termine viene aumentato fino ad 8 e 10 anni se il richiedente è un recidivo o un delinquente c.d. professionale. Oltre al naturale trascorrere del tempo, è tuttavia essenziale che l'interessato, dopo la sentenza di condanna, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Da ultimo, è altresì indispensabile fornire la prova di aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle. Ciò significa che si deve provare di aver integralmente pagato le eventuali sanzioni pecuniarie, di aver pagato la spese processuali e di aver risarcito l’eventuale persona offesa del reato, anche nel caso in cui questa non si era costituita parte civile nel processo. Sussistendo tutte queste tre condizioni, si potrà chiedere al Tribunale di Sorveglianza la concessione della riabilitazione. Il Tribunale di Sorveglianza competente a decidere si individua in base al luogo in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio; se è residente nella provincia di Bergamo, è competente il Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Il contenuto di questo articolo ha finalità meramente informative e non costituisce prestazione di un parere professionale. Tutti i diritti riservati – Avv. Enrico Cortesi