Le Aree di Attività

BOC Studio Legale, forte della competenza e dell’esperienza ma-turata sul campo dei Professionisti che lo compongono, offre ai Clienti un ampio ventaglio di servizi legali: oltre alla assistenza in ambito pro-cessuale, fornisce consulenza e tutela in ambito stragiudiziale in:

BOC Studio Legale offre servizi assistenza e tutela legale ai privati e alle imprese nei settori della:

  • tutela della proprietà e del condominio
  • contrattualistica commerciale
  • tutela del credito
  • responsabilità civile
  • diritto bancario
  • tutela del consumatore e gestione procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012
  • persona, famiglia e minori
  • successioni e previdenza
  • diritto dell'immigrazione e dell'asilo

BOC Studio Legale offre servizi assistenza e tutela legale ai privati e alle imprese nel settore penale, sia quali indagati/imputati, sia quali persone offese dal reato. La competenza dei Professionisti copre tutte le aree del diritto penale. A titolo esemplificativo, si evidenziano i campi di maggior pratica in ambito penale: 

  • Reati contro il patrimonio (truffa, truffa online, appropriazione indebita, riciclaggio, ecc.)
  • Reati societari (false comunicazioni sociali, impedito controllo, infedeltà patrimoniale, ecc.)
  • Reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, ecc.)
  • Reati contro la persona (lesioni personali, omicidio, omicidio colposo, violenza sessuale, ecc.)
  • Reati ambientali (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, esercizio di stabilimenti senza autorizzazione, ecc.)
  • Reati tributari (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di IVA e ritenute, ecc.)
  • Infortuni sul lavoro (omicidio o lesioni colpose, contravvenzioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ecc.).
  • Reati in materia di codice della strada (omicidio stradale, giuda in stato di ebbrezza, ecc.)
  • Reati contro la Pubblica Amministrazione (abuso d'ufficio, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, ecc.)

BOC Studio Legale è in grado di offrire assistenza e tutela legale sia ai privati che alle imprese in: 

  • contrattualistica e trattativa sindacale
  • controversie giudiziali inerenti al rapporto di lavoro

BOC Studio Legale offre assistenza e tutela legale sia ai privati che ad associazioni sportive in:

  • contrattualistica in ambito sportivo (Es.: sponsorizzazione, contratti nel professionismo e nel dilettantismo sportivo)
  • procedimenti disciplinari
  • doping e responsabilità penale nello sport
  • responsabilità civile e penale nell’ambito di gare e affidamenti dell’impiantistica sportiva
  • L. 231/2001 nello sport

L'istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

L’avvocato Enrico Cortesi spiega l’istituto della non menzione

L’istituto della “Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale” è disciplinato dall’art. 175 del Codice Penale, che stabilisce i casi in cui può essere concesso:

  • in caso di una prima condanna, purché sia inflitta una pena detentiva non superiore a 2 anni, ovvero, in caso di pena pecuniaria, se questa non sia superiore ad € 516,00;
  • in caso di successiva condanna, purché sia riferita a fatti commessi anteriormente alla prima e sempre che sommando le due condanne la reclusione sia inferiore a 2 anni e mezzo.

La non menzione, invece, non può essere concessa:

  • se sussiste un precedente penale, di qualsiasi natura esso sia, e successivamente alla prima condanna vengano commessi ulteriori reati;
  • una terza volta (e viene revocato in caso di commissione di un delitto per fatti successivamente commessi).

La concessione della non menzione è sempre discrezionale, dato che il giudice la può negare in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del condannato; tuttavia, ai fini della sua concessione o del suo diniego, si devono valutare anche altri elementi, al fine di valutare l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo.

Infatti, il beneficio della non menzione ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità della sentenza e si ricollega alla disciplina del casellario giudiziale, attualmente prevista dal D.P.R. 14/11/2002 n. 313.

Lo scopo del casellario giudiziale è di documentare i precedenti penali di ogni soggetto, tanto rispetto all'autorità giudiziaria penale, quanto rispetto agli altri soggetti pubblici e ai soggetti privati, i quali possono essere interessati a valutare la condotta del soggetto.

Nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non vengono iscritte le condanne per le quali sia stata concessa la non menzione.

Ciò premesso, in caso di concessione della non menzione, non si può tuttavia affermare di non aver avuto condanne o un precedente penale.

Infatti, seppur, come visto sopra, in caso di richiesta del casellario da parte del privato cittadino, esso non elenca la condanna, ma gli effetti del beneficio sono notevolmente ridimensionati per quattro motivi:

  • l'Autorità Giudiziaria e di Polizia ha conoscenza di tutti i precedenti penali, anche quelli per i quali è stata concessa la non menzione;
  • in sostanza, l'unico soggetto al quale le condanne subite con il beneficio della non menzione non vengono rese note quando richiede la propria fedina penale è l'interessato stesso.
  • la condanna, seppur con la non menzione, è comunque presente nel casellario.

In conclusione, la concessione del beneficio della non menzione può trarre in inganno il beneficiario se questi vuole verificare le condanne subìte oppure può consentire di ingannare terzi, se il certificato del casellario viene utilizzato per dimostrare la (inesistente) incensuratezza. Per tale motivo, è preferibile mostrare, al posto del casellario giudiziale, la c.d. “visura”, che elenca tutte le condanne subite (anche quelle con la non menzione).

Tuttavia, dal 2018 non devono più essere autocertificate anche le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione.

Infatti, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 313/2002, così come novellato nel 2018, non devono essere più autocertificate (né vengono riportate nel casellario a richiesta dell'interessato), fra l'altro:

  • le condanne delle quali è stato ordinata la non menzione, purché il beneficio non sia stato revocato;
  • le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti per effetto del benenficio della cd. sospensione condizionale della pena;
  • le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  • i cd. patteggiamenti quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria;
  • i decreti penali;
  • le sentenze di esclusione della punibilità per tenuità del fatto; ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
  • i provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace o di competenza del giudice di pace;
  • i provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e quelli che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Gli stessi provvedimenti non vanno autocertificati a norma degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/ 2000.

Il contenuto di questo articolo ha finalità meramente informative e non costituisce prestazione di un parere professionale. Tutti i diritti riservati – Avv. Enrico Cortesi

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