L'istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
L’avvocato Enrico Cortesi spiega l’istituto della non menzione
L’istituto della “Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale” è disciplinato dall’art. 175 del Codice Penale, che stabilisce i casi in cui può essere concesso: La non menzione, invece, non può essere concessa: La concessione della non menzione è sempre discrezionale, dato che il giudice la può negare in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del condannato; tuttavia, ai fini della sua concessione o del suo diniego, si devono valutare anche altri elementi, al fine di valutare l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo. Infatti, il beneficio della non menzione ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità della sentenza e si ricollega alla disciplina del casellario giudiziale, attualmente prevista dal D.P.R. 14/11/2002 n. 313. Lo scopo del casellario giudiziale è di documentare i precedenti penali di ogni soggetto, tanto rispetto all'autorità giudiziaria penale, quanto rispetto agli altri soggetti pubblici e ai soggetti privati, i quali possono essere interessati a valutare la condotta del soggetto. Nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non vengono iscritte le condanne per le quali sia stata concessa la non menzione. Ciò premesso, in caso di concessione della non menzione, non si può tuttavia affermare di non aver avuto condanne o un precedente penale. Infatti, seppur, come visto sopra, in caso di richiesta del casellario da parte del privato cittadino, esso non elenca la condanna, ma gli effetti del beneficio sono notevolmente ridimensionati per quattro motivi: In conclusione, la concessione del beneficio della non menzione può trarre in inganno il beneficiario se questi vuole verificare le condanne subìte oppure può consentire di ingannare terzi, se il certificato del casellario viene utilizzato per dimostrare la (inesistente) incensuratezza. Per tale motivo, è preferibile mostrare, al posto del casellario giudiziale, la c.d. “visura”, che elenca tutte le condanne subite (anche quelle con la non menzione). Tuttavia, dal 2018 non devono più essere autocertificate anche le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione. Infatti, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 313/2002, così come novellato nel 2018, non devono essere più autocertificate (né vengono riportate nel casellario a richiesta dell'interessato), fra l'altro: Gli stessi provvedimenti non vanno autocertificati a norma degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/ 2000. Il contenuto di questo articolo ha finalità meramente informative e non costituisce prestazione di un parere professionale. Tutti i diritti riservati – Avv. Enrico Cortesi