Commette reato chi crea un falso profilo social Instagram
Condanna in primo grado per sostituzione di persona
L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 494 c.p. perché "al fine di procurarsi un vantaggio, induceva la persona offesa - affetta da disabilità intellettiva di media gravità; ritardo mentale di media gravità con invalidità certificata ex L. n. 289 del 1990 - presentandosi come Crystal AMORE di 20 anni, utilizzando come sua immagine nei profili social la foto di un adolescente (suo figlio C.S. nt. (...)) e conducendo con la stessa una relazione a distanza in cui le chiedeva di inviarle delle foto e di compiere atti sessuali". Ad avviso del tribunale, possono senz'altro ravvisarsi tutti gli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona ipotizzato dall'accusa. E, invero, la sostituzione della propria all'altrui persona si verifica qualora il soggetto assuma un atteggiamento atto a far apparire se stesso come un'altra persona. La giurisprudenza ha recentemente ammesso che il reato possa pacificamente commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete. Parimenti, è considerata punibile anche la condotta di chi, utilizzando i dati ed il nome altrui, crei un falso profilo sui social network, usufruendo dei servizi offerti, procurandosi i vantaggi derivanti dall'attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l'intrattenimento di rapporti con altre persone ed il soddisfacimento della propria vanità, e ledendo l'immagine della persona offesa (Cass. pen. n. 25774/2014). Tribunale di Trieste, sentenza 24 maggio 2021 n. 681